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ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI
DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE
DEGLI ISCRITTI AL SINDACATO GILDA INSEGNANTI
STIPULATA CON LA SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
La garanzia è prestata a favore di tutti coloro che sono iscritti al
sindacato contraente. La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno di iscrizione
al sindacato.
RISCHIO ASSICURATO
La garanzia è
prestata esclusivamente per la responsabilità civile ricadente sugli assicurati
per danni arrecati direttamente alla pubblica amministrazione o a terzi in
conseguenza a comportamenti degli alunni trovantisi sotto la responsabilità
degli assicurati stessi. La garanzia vale anche quando la pubblica
amministrazione abbia risarcito il terzo e agisca in via di rivalsa nei
confronti degli assicurati.
DANNI PATRIMONIALI
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato (insegnanti di ogni
ordine e grado) di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente
responsabile, ai sensi di legge, di perdite pecuniarie (patrimoniali)
involontariamente cagionate a terzi nell'esercizio delle sue funzioni
istituzionali descritte in polizza.
La garanzia vale inoltre per le somme che l’Assicurato debba rifondere
allo Stato, alla Pubblica Amministrazione, all’Ente di appartenenza:
- per perdite pecuniarie direttamente
cagionale ai medesimi Enti (responsabilità amministrativa e/o contabile) purché
il danno venga accertato e quantificato dal giudice competente con sentenza
passata in giudicato e sempre che l’azione di responsabilità sia promossa nei
modi e nei termini di legge, fino alla concorrenza del sottolimite annuo
previsto in polizza;
- per perdite pecuniarie a seguito
dell’esercizio di rivalsa da parte dei suddetti Enti che abbiano risarcito il
terzo danneggiato;
- per perdite pecuniarie si intende il
pregiudizio economico risarcibile ai termini di polizza, che non sia conseguenza
di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose (danni già coperti dalla
polizza base di responsabilità civile);
- la garanzia è prestata esclusivamente
per il fatto proprio di ciascun soggetto assicurato iscritto al
sindacato.
RISCHI COMPRESI
La garanzia comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni
derivanti dall’eventuale svolgimento di incarichi di preposto al servizio di
sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro in base al disposto del D.L. n° 626
del 1994;
RISCHI ESCLUSI
L'assicurazione non vale per le perdite pecuniarie conseguenti
a:
1. smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o di
titoli al portatore nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose,
furto, rapina o incendio;
2. inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché a danno
ambientale;
3. responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente
derivantigli dalla Legge;
4. scelte e
decisioni di natura discrezionale, attività di consulenza e, comunque, mancato
raggiungimento del fine o insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo
intraprese;
MASSIMALI DI GARANZIA
L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza di un massimale di Euro
1.000.000 con il limite di:
- Euro 500.000 per ogni persona
deceduta o che abbia subito lesioni personali;
- Euro 300.000 per danneggiamenti a
cose o animali anche se appartenenti a più persone;
- Euro 50.000 per danni puramente
pecuniari (patrimoniali).
Relativamente alla garanzia “Danni Puramente Pecuniari” in caso di
sinistro rimane a carico dell’assicurato una franchigia di €
50.