|
|
****JavaScript based drop down DHTML menu generated by
NavStudio. (OpenCube Inc. - http://www.opencube.com)****
GILDA DEGLI INSEGNANTI BARI
|
|
|
|
| |
|
| |
STATUTO
DELLA GILDA DEGLI INSEGNANTI.
|
Art. 1 - E' costituita la
libera Associazione denominata "GILDA NAZIONALE DEI COMITATI DI BASE DEGLI
INSEGNANTI", con sede in Roma, indipendente ed autonoma da partiti
politici, sindacati o gruppi di qualsiasi natura.
Art. 2 - L'Associazione si prefigge di rappresentare e tutelare sul
piano professionale, sindacale e culturale gli insegnanti della scuola
pubblica italiana di ogni ordine e grado, nonché di stipulare contratti
collettivi di lavoro. L'Associazione potrà anche svolgere senza fini di
lucro ogni attività a favore dei propri iscritti
Art. 3 - Possono aderire all'Associazione gli insegnanti della
scuola pubblica di ogni ordine e grado.
Art. 4 - L'adesione all'Associazione avviene attraverso il
versamento di una quota sociale il cui ammontare è stabilito
dall'Assemblea Nazionale dei Delegati.
Art. 5 - Gli associati possono costituire Gilde a tutti i livelli
territoriali, in relazione alla conformazione del sistema scolastico.
Art. 6 - Organi dell'Associazione sono:
a) L’Assemblea provinciale
b) La Direzione provinciale
c) Il Coordinatore provinciale
d) Il Coordinatore Regionale
e) L’Assemblea nazionale dei delegati provinciali
f) La Direzione Nazionale
g) Il Coordinatore Nazionale
Art. 7 - L'Assemblea Nazionale e' l'organo sovrano
dell'Associazione ne stabilisce la linea politica e le forme
organizzative.
E' l'unico organismo che può approvare la piattaforma contrattuale della
GILDA e definire posizioni rispetto ad argomenti che riguardino la
politica scolastica nazionale.
E' l'organismo che approva e autorizza la firma del contrattoscuola.
E' sempre compito dell'Assemblea Nazionale deliberare sulla percentuale
(comunque non inferiore ad un quarto) della quota di adesione che spetta
alla Tesoreria Nazionale.
Approva il bilancio.
Art. 8 - Gli organi associativi durano in carica due anni.
Tutti gli organi Provinciali e le eventuali altre strutture territoriali,
funzionano secondo regolamenti autonomamente definiti, comunque coerenti
con lo Statuto nazionale.
Gli incarichi di dirigenti provinciali, regionali e nazionali sono
incompatibili con cariche in partiti politici, associazioni con fini
sindacali, sindacati.
Art. 9 - In tutti gli organismi associativi l'elezione avviene con
il sistema del voto limitato, similmente a quanto avviene per l’elezione
della Direzione Nazionale. Non è mai consentito esprimere preferenze in
numero pari a quello degli eligendi. Quando si tratta di persone il voto è
segreto. Nessun organismo associativo può deliberare su argomenti che non
siano stati posti preventivamente all'ordine del giorno e portati a
conoscenza degli aventi diritto all’atto della convocazione.
All’interno dell’associazione è garantita a tutti gli iscritti la più
ampia libertà di espressione. Gli organi provinciali e regionali
dell’Associazione sono tenuti a concorrere all’attuazione delle iniziative
democraticamente deliberate dagli organi nazionali.
Art. 10 - Collegio nazionale dei probiviri.
Il collegio nazionale dei probiviri, eletto dall'assemblea nazionale fra
gli iscritti all'associazione, è il massimo organo di garanzia
dell'associazione, ed è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.
Funziona sempre con la presenza di tre membri tra effettivi e supplenti. I
membri del Collegio sono eletti dall' A.N. con la maggioranza dei 2/3 dei
votanti. Le assemblee provinciali eleggono il Collegio provinciale dei
Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno un Presidente. Al
Collegio Nazionale dei Probiviri spetta il giudizio, previo ricorso, sulla
conformità allo statuto degli atti adottati dagli organi
dell’Associazione. Esso esamina e compone altresì le controversie che
dovessero insorgere tra organi dell’associazione. Le decisioni sono
inappellabili. Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dalla richiesta.Il
Collegio Nazionale dei probiviri è competente a giudicare le infrazioni
disciplinari degli iscritti che ricoprano cariche nazionali, sia
all’interno dell’Associazione, sia quali rappresentanti della stessa in
organismi esterni. Il Collegio Nazionale funge anche da organo di appello
avverso le decisioni dei collegi provinciali. Il Collegio, ricevuto un
ricorso, deve invitare immediatamente le parti interessate ad inviare le
proprie controdeduzioni entro il termine di trenta giorni. Il Collegio
deve emettere la propria decisione entro 90 giorni dalla prima riunione.
La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altro
incarico dirigenziale nell’associazione. Le misure disciplinari,
commisurate alla gravità dell’infrazione, sono: il richiamo; la
deplorazione; la sospensione da ogni attività fino a dodici mesi;
l’espulsione dall’Associazione.
Art. 11 - Revisori dei conti
Il Collegio Nazionale dei revisori dei conti, eletto dall'assemblea
nazionale fra gli iscritti vigila sugli atti amministrativi e contabili
dell'Associazione, accompagna con una propria relazione il bilancio
annuale ed è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. Funziona sempre
con la presenza di 3 membri fra effettivi e supplenti".
Art. 12 - E' compito dell'Assemblea Provinciale eleggere i membri
della Direzione Provinciale e nominare i delegati per l'Assemblea
Nazionale.
Art.13 - La Direzione Nazionale delibera in merito alle iniziative
di attuazione della linea politica espressa dall'Assemblea Nazionale e
alla gestione politica e organizzativa dell'Associazione, di cui coordina,
a livello nazionale, le attività.
Art. 14 - L'Assemblea Nazionale è l'organo sovrano
dell'Associazione.
a) E' costituita dai delegati designati dalle province in proporzione al
numero degli iscritti.
b) E' valida in presenza del 50%+1 degli aventi diritto.
c) Si dota di un Regolamento di Attuazione dello Statuto.
d) Delibera sulle piattaforme rivendicative e autorizza la stipula degli
accordi contrattuali.
e) Stabilisce la linea politica e le modalità organizzative e funzionali
dell'Associazione.
f) Elegge il Coordinatore nazionale, la Direzione Nazionale, Il Collegio
dei Probiviri e quello dei Revisori dei Conti.
Art. 15 - Il Coordinatore Nazionale, obbligatoriamente docente in
servizio, attua la politica dell’Associazione, coordina le attività
organizzative e quelle amministrative, secondo i deliberati dell’Assemblea
Nazionale.
Presiede la Direzione Nazionale. E’ il garante del rispetto delle norme
interne e della corretta interpretazione dei deliberati dell’Assemblea
nazionale.
Al Coordinatore Nazionale è attribuita anche la funzione di Rappresentante
legale e processuale.
Art. 16 - Ad un membro dell'Associazione è attribuita la funzione
di Tesoriere Nazionale, che è tenuto a fare una relazione annuale di
bilancio nel corso di una Assemblea Nazionale ordinaria. Il tesoriere ha
cura delle attività patrimoniali e amministrative.
Art. 17 - Il Coordinatore regionale e la Delegazione trattante sono
eletti in un'Assemblea costituita dai delegati delle province
all'Assemblea nazionale.
L'Assemblea adotta uno specifico regolamento.
All'Assemblea regionale partecipano i delegati delle province in regola
con gli adempimenti statutari e regolamentari relativi all'elezione degli
organismi provinciali, tale regolarità è certificata dal Coordinatore
Nazionale cui vengono inviate copie dei verbali.
Ogni provincia regolarmente costituita deve essere rappresentata da almeno
un membro nella Delegazione Regionale trattante.
Il Coordinatore regionale e la delegazione regionale trattante,
rappresentano l'Associazione nei confronti dell'Amministrazione pubblica
regionale, in rapporto alle competenze scolastiche che ad essa verranno
attribuite.
Art. 18 - E' compito dell'Assemblea Provinciale eleggere i membri
della Direzione Provinciale e nominare i delegati per l'Assemblea
Nazionale. L’Assemblea elegge altresì i collegi dei Probiviri e dei
Revisori dei Conti provinciali.
La Direzione Provinciale, presieduta da un Coordinatore provinciale, rende
esecutive le decisioni dell'Assemblea Provinciale. La Direzione
provinciale deve eleggere un Tesoriere. Il Coordinatore Provinciale ha la
rappresentanza processuale e legale dell’Associazione, viene eletto con
modalità definite nei regolamenti provinciali.
Art.19 - L'Associazione si informa sul principio proporzionale
della rappresentanza ed è regolata dai principi di revocabilità immediata
e di durata limitata nel tempo di qualsiasi incarico. Tutti gli incarichi
elettivi sono esenti da compensi e indennità.
Art. 20 - Il patrimonio della Gilda è costituito:
a) dai beni immobili e mobili che diverranno proprietà dell'Associazione
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate sono costituite:
a) dalle quote d'iscrizione;
b) dall'utile derivante dall'organizzazione di manifestazioni e attività a
favore degli iscritti;
c) da ogni altra entrata che concorra all'incremento dell'attivo sociale.
Salvo diversa disposizione di legge, è fatto divieto di distribuire utili,
fondi di riserva o avanzi di gestione ai soci in modo diretto o indiretto.In
caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sociale sarà devoluto
ad altre associazioni o enti con fini di pubblica utilità, con le modalità
stabilite dall'assemblea Nazionale, sentiti gli eventuali organismi
competenti per legge. Le quote sociali sono in ogni caso intrasmissibili.
I rendiconti finanziari vengono redatti annualmente.
Art. 21 - Sia le piattaforme rivendicative che la stipulazione di
accordi contrattuali saranno sottoposti alla più ampia consultazione di
base.
Art. 22 - Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea
Nazionale con votazione a maggioranza qualificata di due terzi (2/3).
Art. 23 - L'Associazione può essere sciolta con delibera
dell'Assemblea Nazionale in seguito a referendum che abbia riportato il
voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli Associati.
Art. 24 - Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa
rinvio alle norme di Legge vigenti.
|
REGOLAMENTO NAZIONALE DI
ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELLA GILDA DEGLI INSEGNANTI
Art. 1 - STRUTTURE PROVINCIALI DELL'ASSOCIAZIONE
Le Province, per avere diritto ad essere rappresentate nella Assemblea Nazionale
devono eleggere una Direzione Provinciale, un Coordinatore Provinciale e un
Tesoriere, nonché provvedere alle iscrizioni nelle forme stabilite a livello
nazionale. Possono iscrivere colleghi in quiescenza, che potranno svolgere
qualsiasi incarico, salvo quella di Coordinatore Provinciale. Le Assemblee
Provinciali potranno essere di delegati o di iscritti, e si doteranno di
Regolamenti autonomi conformi allo spirito di quelli nazionali. L'Assemblea
provinciale dei delegati può essere composta o da delegati eletti dagli
iscritti nelle singole scuole, o da delegati eletti dagli iscritti residenti in
articolazioni territoriali predefinite, secondo il principio di proporzionalità
sancito dallo Statuto.
Non è ammesso il voto per delega nelle Assemblea
Provinciali degli Iscritti. E’ inoltre obbligo, per le Direzioni Provinciali,
redigere annualmente bilancio consuntivo che è a disposizione di tutti i soci,
entro il primo trimestre dell’anno successivo.
Art. 2 - STRUTTURE REGIONALI
L'avvio della procedura di
costituzione della struttura regionale avverrà, per la prima volta, a cura
della provincia con maggior numero di iscritti. Fatte salve, comunque, le
specificità delle province autonome di Trento e Bolzano.
Le spese di funzionamento delle
strutture regionali sono suddivise tra le province in proporzione al numero
degli iscritti.
Art.
3 - L'ASSEMBLEA NAZIONALE
1)
L’AN è costituita dai delegati di ogni provincia. I voti (in
ragione di uno ogni 50 iscritti) attribuiti ad ogni provincia sono accertati in
base agli ultimi dati disponibili forniti dal Ministero del Tesoro. Fanno altresì
parte di diritto dell’A.N. il Coordinatore Nazionale, i membri della Direzione
Nazionale in carica e i membri Gilda del CNPI. Ciascuno di essi ha diritto ad un
voto. Non è previsto procedere ad accorpamenti interprovinciali nella
definizione dei voti”.
2)
L'Assemblea Nazionale si riunisce in via ordinaria tre volte
l'anno: Novembre, Marzo e Maggio. In via straordinaria e' convocata su richiesta
di almeno un terzo dei delegati nazionali o su richiesta di almeno un terzo dei
componenti la Direzione Nazionale, previa approvazione della maggioranza della
Direzione stessa (cfr Capo III).
3)
L'Assemblea Nazionale e' presieduta da tre delegati eletti di
volta in volta.
4)
L'Assemblea Nazionale delibera sempre a maggioranza semplice degli
aventi diritto al voto, salvo per l'approvazione di modifiche statutarie e per
la definizione del quoziente di proporzionalità che determina la composizione
dell'Assemblea stessa; in questi ultimi casi la maggioranza richiesta e' di 2/3
degli aventi diritto al voto.
5)
L’Assemblea nazionale di Maggio, ogni due anni, ha valore di
Congresso, elegge gli organi statutari, il Collegio dei Probiviri e quello dei
Revisori dei Conti. Il Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti sono
eletti con votazione nella quale sia possibile esprimere non più di 3
preferenze sui 5 da eleggere. I 3 che risulteranno con maggior numero di voti
saranno i membri effettivi , il 4° e il 5° saranno membri supplenti. Nei 60
gg. Precedenti, su comunicazione del Coordinatore Nazionale, si svolgono
Assemblee Congressuali provinciali che eleggono gli organismi statutari
provinciali per il biennio e i delegati provinciali all’assemblea nazionale.
All’inizio dell’Assemblea nazionale congressuale, una commissione nominata
dalla Direzione Nazionale procede alla verifica della legittimità di
partecipazione al Congresso stesso. Annualmente l’Assemblea Nazionale di
Maggio decide l’attribuzione degli esoneri sindacali.Congressi Straordinari
sono convocati su richiesta dei due terzi della DN o del 50% + 1 dei voti
dell’assemblea nazionale
6)
All’inizio dei suoi lavori l’Assemblea Nazionale approva, su
proposta della D.N. , il regolamento in base al quale essi si dovranno svolgere.
Art. 4 - ELEZIONI DELLA DIREZIONE NAZIONALE
L’elezione della Direzione Nazionale, da parte
dell’Assemblea Nazionale, si articola in due fasi:
1^ fase – l’Assemblea Nazionale elegge il Coordinatore
Nazionale, che e’ membro di diritto della Direzione Nazionale;
2^ fase – l’Assemblea Nazionale elegge i quattordici
restanti membri della Direzione Nazionale con votazione nella quale sono
esprimibili non più di dieci preferenze.
Art. 5 - DIREZIONE
NAZIONALE
La Direzione Nazionale è l’organo politico
dell’Associazione ed è dotata di tutti i poteri non specificamente attribuiti
ad altri organi dell’Associazione. La DN, convocata di norma, una volta al
mese, è presieduta dal Coordinatore Nazionale e da un Segretario
verbalizzatore. Elegge al suo interno un tesoriere nazionale, una Delegazione
Politica e un vice coordinatore facente funzioni. Coordinatore e
Vicecoordinatore sono membri di diritto della Delegazione Politica. La DN è
delegata a condurre le trattative contrattuali nazionali.
Art. 6 - DELEGAZIONE POLITICA
La delegazione politica, costituita da tre membri eletti
dalla DN, più il Coordinatore nazionale e il vice coordinatore, è
l’organismo di gestione politica in incontri ristretti a livello
istituzionale.
Art. 7 - INCARICHI INDIVIDUALI
La DN dopo aver individuato settori nazionali di lavoro, ne
nomina i responsabili affidando loro specifiche funzioni.
Art. 8 - Collegio
dei Revisori dei conti
“Il Collegio elegge nel proprio ambito un presidente. I
membri del Collegio, iscritti in servizio o in quiescenza, non possono ricoprire
altri incarichi nell’Associazione. Nelle province con un numero di iscritti
superiore a 150, si procede all’elezione di Collegi provinciali dei revisori
dei conti, con modalità analoghe a quelle previste per il Collegio
nazionale”.
Art. 9 –
Varie
1)
E' fatto obbligo a chiunque sia eletto ad incarichi all'interno
della Associazione di rinnovare la propria adesione entro il 30 settembre di
ogni anno, ad evitare discontinuità fra il momento di iscrizione e
l'esplicazione dell'incarico stesso.
2)
L'Assemblea Nazionale determina, ogni anno, con votazione a
maggioranza semplice, il numero degli esoneri a tempo pieno da concedere a
personale A.T.A. che svolga funzioni di segreteria nelle sedi dell'Associazione.
DHTML Web Menu by OpenCube